Allegato›Sez. IV
Art. 57
79 / 157In vigore dal 15 dic 1974
A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-57