Allegato›Sez. V
Art. 123 bis
In vigore dal 5 gen 1957
È ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. 141 Codice procedura civile.
Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-123-bis