AllegatoCapo III

Art. 88

In vigore dal 3 mag 1929
Se il documento originale o la copia equivalente non può essere prodotto perché si trova temporaneamente presso altra autorità giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove l'originale si trova. La domanda è respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verrà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta «fino alla presentazione dell'originale», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnerà all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorità giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda. Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza è respinta e l'annotazione è cancellata d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-88

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