Allegato›Capo III
Art. 89
In vigore dal 3 mag 1929
Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovrà essere prodotta una traduzione autentica.
Se manchi la traduzione, la domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta «fino alla presentazione della traduzione», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta.
Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmnte prorogato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sarà respinta e l'annotazione sarà cancellata d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-89