Allegato›Capo III
Art. 84
In vigore dal 9 set 1977
Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata.
Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.
Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-84