Allegato›Capo III
Art. 81
In vigore dal 3 mag 1929
I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.
Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.
Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.
Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-81