Allegato›Capo III
Art. 80
In vigore dal 3 mag 1929
L'iscrizione di diritti comuni che non siano divisibili può essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per sè e al nome degli altri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-80