Art. 97 ter
AllegatoSez. III

Art. 97 ter

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In vigore dal 15 dic 1974
Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione.
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