Allegato›Sez. V
Art. 123
In vigore dal 15 dic 1974
I decreti tavolari devono essere notificati:
1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante;
2° al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
3° a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;
4° nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
5° nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;
6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-123