Art. 7

In vigore dal 8 ago 1928
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di prorogare per un biennio o per un anno il collocamento a riposo dei direttori, insegnanti e tecnici degli istituti d'istruzione artistica (ivi compresi gli istituti e scuole indicate nell'allegato A al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200) idonei a continuare nel servizio, e che abbiano raggiunto o che siano per raggiungere il limite di età rispettivamente alla data del 30 settembre 1927 o del 30 settembre 1928. La proroga viene concessa su domanda da presentarsi dagli interessati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto o entro il 31 agosto 1928.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-7

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