Art. 5
In vigore dal 31 mar 1931
Le prove delle materie complementari negli esami di licenza superiore dei Regi conservatori di musica possono essere sostenute nelle due sessioni di un anno diverso da quello in cui si sostengono le prove della materia principale.
Chi non abbia superate le prove delle materie complementari non è ammesso a sostenere le prove della materia principale.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione dell'art. 5 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, e' estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all'ultimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-5