Art. 9

In vigore dal 8 ago 1928
Agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o inedia dagli insegnanti di cui all'articolo precedente, può essere riscattato per intero secondo le norme del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-9

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