Art. 10

In vigore dal 8 ago 1928
Gli impiegati che risultino in eccedenza; nei singoli gradi per l'applicazione della tabella n. 1 annessa al presente decreto saranno mantenuti in soprannumero nel grado attuale sino alle successive vacanze di posti, a condizione che il numero complessivo del personale in servizio in ciascun ruoli non superi il totale rispettivamente stabilito nella predetta tabella. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele - Volpi - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 146. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo