Art. 8

In vigore dal 1 mar 1931
Il servizio di ruolo, prestato negli Istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli Istituti con diritto di pubblicità e reciprocità dei territori del Regno già facenti parte della cessata Monarchia austro-ungarica dagli insegnanti i quali anteriormente al 30 novembre 1923 abbiano fatto passaggio nei ruoli delle Regie accademie di belle arti, dei Licei artistici e dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione e che alla data di entrata in vigore del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, appartenevano ai ruoli medesimi, è riconosciuto ai fini della carriera. Per gli insegnanti provenienti dalle scuole dei territori annessi al Regno, il servizio di cui al comma precedente sarà valutato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-8

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