Art. 3

In vigore dal 8 ago 1928
I professori di Regi istituti medi di istruzione, destinati ai Regi licei artistici a norma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, in seguito a loro domanda o per motivi di servizio, essere trasferiti da uno ad altro liceo artistico o restituiti a cattedre di istituti medi. Quando ciò sia determinato da ragioni di servizio, le ragioni stesse sono comunicate all'interessato ove ne faccia richiesta. Per i trasferimenti e per le restituzioni a cattedre di istituti medi di cui al precedente comma valgono in ogni caso le norme sullo stato dei professori nei Regi istituti medi di istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-3

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