Art. 2
In vigore dal 8 ago 1928
Il trasferimento per domanda degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, compresi quelli indicati nell'allegato A del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, è vietato durante il primo triennio dalla nomina; i periodi di aspettativa sono a tale effetto esclusi dal computo del triennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596#art-2