Art. 6
In vigore dal 8 ago 1928
Le disposizioni dei Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 13 gennaio 1927, n. 99, recanti modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sono applicabili anche nei Regi istituti e scuole indicati nell'allegato A al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200.
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