RegolamentoCapo VI

Art. 93

In vigore dal 3 ago 1928
Compiuta anche la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla compilazione della graduatoria, nella quale i concorrenti sono inscritti nell'ordine determinato dal numero dei punti complessivamente conseguiti nelle varie prove e nei titoli. A parità di merito la precedenza è determinata secondo le norme dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-93

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo