Regolamento›Capo VI
Art. 97
In vigore dal 3 ago 1928
L'atto di nomina indica il giorno entro il quale il direttore deve assumere servizio. Dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio decorrono i relativi assegni.
Il direttore didattico centrale, comunale e sezionale non può essere immesso nelle sue funzioni se non abbia prima prestato giuramento nelle mani del podestà secondo la formula di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.
Il direttore, che non assume servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dall'ufficio, salvo che per gravi motivi non abbia ottenuto una proroga, la quale non potrà nel massimo eccedere i due mesi.
Quando non possa assumere l'ufficio perché in servizio militare consegue la nomina, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assume effettivo servizio scolastico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-97