RegolamentoCapo VI

Art. 95

In vigore dal 3 ago 1928
Una copia della graduatoria, dei verbali e della relazione riassuntiva è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo. Gli interessati hanno facoltà di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-95

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