Regolamento›Capo VI
Art. 95
250 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Una copia della graduatoria, dei verbali e della relazione riassuntiva è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo.
Gli interessati hanno facoltà di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-95