Regolamento›Capo VI
Art. 96
In vigore dal 3 ago 1928
I direttori, già in servizio come titolari, che ottengano una nuova nomina per effetto di concorsi banditi da altri Comuni, debbono, entro dieci giorni dalla relativa partecipazione, rinunziare al posto da essi occupato o alla nuova nomina; in caso diverso sono dichiarati dimissionari dall'ufficio precedentemente occupato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-96