RegolamentoCapo VI

Art. 91

In vigore dal 3 ago 1928
La qualifica del direttore didattico centrale per il servizio prestato è attestata dal provveditore in base alle relazioni annuali, compilate dal podestà e vistate dal provveditore medesimo. Il provveditore ha facoltà di unire all'attestato di cui al comma precedente una sua relazione per quanto concerne i rapporti del concorrente con l'autorità scolastica governativa nell'esercizio di funzioni scolastiche direttive. Per i direttori didattici comunali la qualifica è attestata, con le modalità stabilite per gli insegnanti elementari, dall'ispettore scolastico in base alle relazioni annuali compilate dal podestà e vistate dall'ispettore medesimo. Per i direttori didattici sezionali la qualifica è attestata, come al comma precedente, in base alla relazione annuale compilata dal direttore didattico centrale e vistata dallo ispettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-91

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