Regolamento›Capo VI
Art. 87
In vigore dal 3 ago 1928
Nei concorsi a posti di direttore didattico centrale si applicano le norme relative ai concorsi a posti di ispettore centrale circa il numero delle prove, l'assegnazione dei punti e lo svolgimento delle prove stesse.
In quelli a posti di direttore didattico e di direttore sezionale si applicano le norme relative ai concorsi per direttore didattico governativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-87