RegolamentoCapo VI

Art. 84

In vigore dal 3 ago 1928
L'esclusione dal concorso è pronunziata dal podestà e deve essere comunicata immediatamente all'interessato, mediante lettera raccomandata. Contro l'esclusione il concorrente può ricorrere al provveditore nel termine di 15 giorni da quello in cui gli perviene la comunicazione, trasmettendo il ricorso per il tramite dell'autorità comunale. Questa, in tal caso, ammette condizionatamente il ricorrente a sostenere le prove di esame, dandone avviso alla Commissione giudicatrice. Le prove di esame non possono aver luogo se non dopo che siano trascorsi per tutti gli esclusi dal concorso i termini di cui al comma precedente. Del giorno fissato per le prove è data, almeno dieci giorni prima, comunicazione ai concorrenti ammessi, a cura del podestà, con lettera raccomandata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-84

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