RegolamentoCapo VI

Art. 85

In vigore dal 8 ago 1931
Per i concorsi a posti di direttore didattico centrale la Commissione è costituita: dal podestà o da chi ne fa le veci, o da persona da lui delegata, che la presiede; da due professori universitari o dei Regi Istituti superiori di magistero, di cui uno di lettere e filosofia, e l'altro di giurisprudenza; da due capi di istituti o insegnanti di istituti di istruzione media di secondo grado. Per i concorsi a posti di direttore didattico comunale e di direttore sezionale la Commissione è costituita: dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un suo delegato, che la presiede; da due insegnanti, uno di lettere e uno di scienze fisiche e naturali o di matematica di istituti di istruzione media di secondo grado della regione; da un ispettore scolastico; da un direttore didattico, governativo o comunale. Le Commissioni sono assistite per le funzioni di segreteria da un funzionario amministrativo comunale.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-85

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