Regolamento›Capo VI
Art. 88
In vigore dal 3 ago 1928
Compiute le prove scritte ed orali, la Commissione procede, per i candidati approvati, alla valutazione dei titoli in base alla tabella di cui all'allegato A.
Entro il massimo stabilito dalla tabella suddetta per ciascuna categoria di titoli la Commissione stabilisce, con criterio insindacabile, il punto da assegnare a ciascun titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-88