RegolamentoCapo VI

Art. 80

In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni e l'ispettore danno notizia al provveditore delle vacanze di posti direttivi, appena si verifichino. Il concorso per posti di direttore didattico centrale o comunale è bandito entro trenta giorni dalla vacanza. Entro lo stesso termine deve bandirsi quello per posti di direttore didattico sezionale a meno che il Comune non abbia graduatoria di precedente concorso tuttora in vigore. La graduatoria di detto concorso ha efficacia per il numero di posti e per il periodo di tempo, in ogni caso non superiore ad un biennio, fissato dal Comune nel bando. Qualora il Comune ritardi ingiustificatamente il bando di concorso, questo viene pubblicato dal provveditore entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai due commi precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-80

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