Regolamento›§ 5
Art. 75
In vigore dal 3 ago 1928
Agli ispettori scolastici, cui sono affidate circoscrizioni composte di un solo Comune o di parte di un solo Comune, è annualmente corrisposto un compenso nella misura di lire 500 a titolo di rimborso delle spese da essi sostenute per le visite alle scuole della città sottoposte alla loro vigilanza situate sino a tre chilometri dall'abitato del Comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-75