Regolamento›§ 5
Art. 72
In vigore dal 3 ago 1928
Per accertare in qual modo sia impartito e si svolga l'insegnamento della religione in tutto il corso elementare, e quello di materie a carattere speciale (insegnamenti artistici e di avviamento professionale) sia nel corso elementare sia nei corsi integrativi di 6ª, 7ª e 8ª classe, gli ispettori scolastici, quando il provveditore ne ravvisi la convenienza, saranno accompagnati nelle visite alle scuole da persone ritenute particolarmente idonee a tale compito.
Dette persone saranno designate dai provveditori, i quali si serviranno di ispettori onorari per le opere integrative o, se tra questi manchino persone idonee, di persone competenti comprese in appositi elenchi.
Qualora l'ispettore non possa per giustificato impedimento eseguire le visite, ha facoltà di delegare di volta in volta il direttore didattico competente.
Se le persone che accompagnano l'ispettore o il direttore abbiano motivo di particolari rilievi circa gli insegnamenti di cui sopra ne riferiscono per iscritto all'ispettore.
Nessuna indennità o compenso di sorta è dovuto alle persone sopraindicate per l'opera che sono chiamate a prestare in dipendenza del presente articolo.
Le ispezioni per l'insegnamento religioso possono essere disposte anche su richiesta dell'autorità diocesana al provveditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-72