Regolamento›§ 5
Art. 67
In vigore dal 3 ago 1928
L'ispettore e il direttore devono conservare e classificare gli atti della corrispondenza d'ufficio e devono inoltre tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato, oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti.
Tutti questi atti appartengono alla circoscrizione o al circolo e, quando l'ispettore o il direttore sia trasferito ad altra sede od abbia a lasciare l'ufficio, deve farne consegna al funzionario subentrante o, se questo manchi, al provveditore se si tratta di ispettore e all'ispettore della circoscrizione se si tratta di direttore didattico, ovvero a persona da essi delegata. Della consegna si redige verbale in tre originali, uno da depositarsi all'Ufficio scolastico e gli altri da consegnarsi agli ispettori o direttori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-67