Regolamento›§ 5
Art. 69
In vigore dal 3 ago 1928
Le visite debbono farsi senza avviso preventivo.
Scopo della visita è di accertare il funzionamento della scuola, il suo stato in rapporto alla manutenzione, all'arredamento e all'igiene, di giudicare la diligenza e la capacità dell'insegnante ed il profitto degli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-69