Regolamento§ 5

Art. 74

In vigore dal 28 nov 1934
Le diarie e le indennità di trasferta agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, che escono, per ragioni di ufficio, dal Comune di residenza, sono liquidate secondo le disposizioni generali vigenti per gli impiegati dello Stato. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici governativi ed i maestri elementari, quando per ragioni del loro ufficio si recano in missione fuori dell'abitato del Comune della loro residenza, pur restando nel territorio del Comune stesso, liquideranno l'indennità di soggiorno nella misura appresso indicata: a) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 3 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione sino 200.000 abitanti; b) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 5 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti; c) un quarto della diaria normale per le distanze di oltre 7 e fino a 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza; d) due terzi della stessa diaria normale per le distanze di oltre 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza. Nel solo caso previsto dalla lettera d) oltre alla quota di soggiorno sarà corrisposta l'indennità chilometrica nella misura stabilita dalle norme vigenti, sempre quando le località da percorrere non siano unite da mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Le percorrenze sono calcolate per le vie più brevi dai locali ove ha sede l'ufficio a cui è addetto il funzionario e non sono comprensive del ritorno. La ripartizione dei fondi messi dal Ministero a disposizione di ogni Provveditorato per le diarie ed indennità sopradette è fatta dal provveditore, tenendo conto dei bisogni accertati e presunti di ciascuna circoscrizione e di ciascun circolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-74

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