Regolamento›§ 5
Art. 73
In vigore dal 3 ago 1928
Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di eseguire incarichi loro commessi dal Ministero o dal provveditore anche fuori della propria circoscrizione e del proprio circolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-73