Regolamento›Capo VI
Art. 93
248 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Compiuta anche la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla compilazione della graduatoria, nella quale i concorrenti sono inscritti nell'ordine determinato dal numero dei punti complessivamente conseguiti nelle varie prove e nei titoli.
A parità di merito la precedenza è determinata secondo le norme dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-93