Testo UnicoCapo II

Art. 66

Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore. Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore. La scuola classificata è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-66

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