Testo Unico›Capo II
Art. 71
Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi.
Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'.
In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-71