Testo UnicoCapo II

Art. 62

Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360.

In vigore dal 8 mag 1928
Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base: a) alla spesa organica di ciascun Comune al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato F; b) alle percentuali stabilite con la tabella allegato D. L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti è determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed è corrisposto in due rate semestrali. La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell' del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.
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