Testo Unico›Capo II
Art. 62
Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360.
In vigore dal 8 mag 1928
Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base:
a) alla spesa organica di ciascun Comune al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato F;
b) alle percentuali stabilite con la tabella allegato D.
L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti è determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed è corrisposto in due rate semestrali.
La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell' del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-62