Testo Unico›Capo II
Art. 60
Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi.
Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall' del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, è posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.
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