Testo UnicoCapo II

Art. 65

Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni. Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'. Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-65

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