Testo Unico›Capo II
Art. 65
25 / 276Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni.
Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'.
Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.
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