Testo UnicoCapo II

Art. 61

Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-61

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo