Testo Unico›Capo II
Art. 58
Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Le autorità comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente però alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduità del maestro.
Le autorità scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorità comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-58