Testo UnicoCapo II

Art. 54

Art. 47, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell' della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, è riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, è liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.
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