Testo Unico›Capo II
Art. 52
Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell' della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi.
Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-52