Art. 52 · Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 52

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Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell' della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi. Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.
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