Testo Unico›Capo II
Art. 61
21 / 276Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
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