Testo Unico›Capo II
Art. 64
Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ad eccezione di quelle previste nel successivo sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-64