Art. 64 · Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 64

24 / 276

Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ad eccezione di quelle previste nel successivo sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-64