Testo UnicoCapo II

Art. 68

Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, è data facoltà di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste. La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi. Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può essere promiscuo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-68

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